Force majeure e Hardship: che differenza c’è davvero?
Due concetti spesso confusi: quando un contratto “non si può eseguire” e quando invece diventa troppo oneroso da rispettare
Questo articolo nasce nell’ambito delle attività di Terza Missione promosse da Stroncature in collaborazione con l’Università di Camerino. Il testo rielabora in forma divulgativa il contributo scientifico “El impacto del Covid-19 en los contratos comerciales transnacionales a la luz de las ‘force majeure’ y ‘hardship clauses’” di Agostina Latino, docente dell’Università di Camerino, per renderne i contenuti più accessibili a un pubblico non specialista.
Riferimento originale: Latino, Agostina, El impacto del Covid-19 en los contratos comerciales transnacionales a la luz de las “force majeure” y “hardship clauses”, in Antonio Flamini, Freddy Andrés Hung Gil (Coordinadores), Estudios de Derecho Civil, Editorial UNIJURIS, La Habana, 2024, pp. 158–184 (ISBN 978-959-7219-88-7).
Il Covid-19 ha messo in crisi, in pochi giorni, una parte enorme dei rapporti commerciali tra imprese di Paesi diversi. Non è stato solo un problema sanitario: sono arrivati chiusure di frontiere, blocchi nei porti, deviazioni dei trasporti, difficoltà logistiche, confinamenti e sospensioni di attività produttive. In molte filiere, ciò che prima era “normale” è diventato improvvisamente difficile o impossibile. In questa situazione, tanti contratti si sono trovati davanti alla stessa domanda: se non riesco a rispettare quello che ho promesso, cosa succede? Proprio qui entrano due parole che spesso vengono usate come sinonimi, ma che invece indicano problemi diversi: force majeure (forza maggiore) e hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta).”
Nel testo, la forza maggiore viene collegata all’idea di “impedimento”: qualcosa che rende non eseguibile la prestazione, cioè ciò che una parte deve fare secondo il contratto. Per esempio, per la compravendita internazionale di merci, la Convenzione di Vienna del 1980 (art. 79) parla di un impedimento indipendente dalla volontà delle parti, imprevedibile al momento della firma e inevitabile anche nelle sue conseguenze. Se questi elementi sono provati, la parte in difficoltà può essere esentata dalla responsabilità, cioè dal dover pagare penali o risarcimenti per l’inadempimento. Il testo insiste su un punto pratico: non basta dire “è successo qualcosa di grave”, bisogna mostrare che l’impedimento è davvero fuori dal controllo di chi lo invoca e che, ragionevolmente, non era evitabile o superabile.
Un’impostazione simile si ritrova anche nei Principi Unidroit (regole modello per i contratti commerciali internazionali), dove la forza maggiore è definita come un impedimento dovuto a circostanze fuori dalla volontà delle parti, non prevedibili quando il contratto è stato concluso, e non evitabili o superabili. Il testo aggiunge precisazioni importanti: se l’impedimento è temporaneo, l’esenzione dalla responsabilità vale solo per un periodo limitato, in base all’effetto che l’impedimento ha sull’esecuzione del contratto. Inoltre, chi non riesce a eseguire deve informare l’altra parte, entro tempi congrui, dell’impedimento e delle sue conseguenze; se non lo fa, può rispondere dei danni causati dalla mancata comunicazione. Si considera anche il caso in cui l’inadempimento dipenda, a sua volta, dall’inadempimento di un terzo incaricato di eseguire tutto o parte del contratto.
Nei contratti transnazionali, però, c’è un passaggio preliminare che pesa su tutto il resto: capire quale legge si applica al contratto, perché requisiti ed effetti di force majeure e hardship possono variare a seconda dell’ordinamento di riferimento.
La hardship, invece, riguarda un problema diverso: non l’impossibilità materiale di eseguire, ma uno squilibrio pesante del rapporto contrattuale. Il testo lo spiega in modo netto: la “eccessiva onerosità” comporta una alterazione sostanziale dell’equilibrio del contratto, ma non rende fisicamente impossibile la prestazione; per questo, di regola, porta a rinegoziare. La forza maggiore, al contrario, è legata a fatti che bloccano l’esecuzione e incide soprattutto sulla responsabilità per l’inadempimento; se l’impedimento dura o svuota di senso l’accordo, può aprire anche la strada alla risoluzione, a seconda dell’assetto contrattuale e della gravità concreta della situazione. È una distinzione che sembra teorica, ma in pratica cambia le mosse disponibili: nel primo caso si cerca un nuovo equilibrio; nel secondo si prende atto che, almeno per un certo tempo, l’esecuzione non è realisticamente praticabile.
Nel testo si descrive anche come funzionano, concretamente, le hardship clauses (clausole di rinegoziazione) usate nella prassi: di solito hanno due parti. La prima definisce quando scattano, richiamando circostanze economiche, politiche o tecniche non previste e fuori dal controllo delle parti, che rendono l’esecuzione molto onerosa (pur non impossibile) per una delle due. La seconda parte stabilisce gli effetti: la parte colpita può chiedere una revisione del contratto e le parti discutono per cercare una soluzione. In mancanza di accordo, può scattare l’arbitrato previsto dal contratto. L’idea generale è che la hardship è costruita, prima di tutto, per aprire un percorso di revisione ordinata, non per “saltare” il contratto al primo problema.
Il testo richiama anche i Principi Unidroit (regole modello per i contratti commerciali internazionali), che disciplinano la hardship. Qui la situazione viene definita come quella in cui avvengono eventi che alterano in modo sostanziale l’equilibrio del contratto: o perché aumenta il costo della prestazione per una parte, o perché diminuisce il valore della controprestazione, cioè ciò che l’altra parte offre in cambio. Perché si possa parlare di hardship, il testo indica quattro condizioni: l’evento deve avvenire (o diventare noto alla parte svantaggiata) dopo la conclusione del contratto; non deve essere prevedibile al momento della firma; deve essere fuori dalla sfera di controllo della parte svantaggiata; e questa parte non deve avere già assunto il rischio di un evento di quel tipo. Anche qui si capisce la logica: non ogni difficoltà è hardship, ma solo quella che sposta davvero l’equilibrio e che, ragionevolmente, non era “messa in conto” al momento dell’accordo.
Il Covid ha reso evidente anche un altro punto delicato: nei contratti transnazionali non basta “invocare il Covid” in modo automatico. Conta molto ciò che le parti hanno scritto. Per esempio, nelle clausole standard ICC (Camera di Commercio Internazionale) sulla forza maggiore del 2020 si trovano liste di eventi, e il testo osserva che le epidemie sono espressamente contemplate; in quel caso, alcuni requisiti possono presumersi, mentre resta da dimostrare che gli effetti dell’impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati. Il punto è importante: la presenza dell’evento in una lista può aiutare l’inquadramento, ma non è un lasciapassare; bisogna comunque provare, nel caso concreto, il nesso tra impedimento e prestazione e l’impossibilità di superarne gli effetti con sforzi ragionevoli. Se invece il contratto contiene solo un richiamo generico, o una lista che non include emergenze sanitarie, la questione può diventare più complessa. Il testo suggerisce anche un modo utile di impostare il problema: non guardare solo alla “pandemia in sé”, ma alle misure delle autorità pubbliche (chiusure, blocchi, restrizioni) che, in concreto, possono costituire l’impedimento rilevante.
In sintesi, la differenza tra force majeure e hardship non è un dettaglio per specialisti: è la differenza tra “non posso proprio eseguire” e “posso eseguire, ma a condizioni diventate troppo sbilanciate”. Nel primo caso, il tema centrale è l’impedimento fuori controllo, imprevedibile e non superabile, con effetti soprattutto sulla responsabilità e, in certe situazioni, anche sul destino del contratto. Nel secondo caso, il cuore è lo squilibrio: l’idea è aprire una rinegoziazione e, se serve, prevedere strumenti di adattamento o di uscita regolata, anche tramite arbitro o tribunale, per ristabilire un equilibrio ragionevole. Il punto pratico, che il testo lascia molto chiaro, è che distinguere bene i due concetti aiuta a gestire le crisi con più ordine, riducendo conflitti e ambiguità, e rendendo i contratti più “resistenti” quando il contesto cambia all’improvviso.
Se la prestazione è bloccata: force majeure (esonero da responsabilità, possibile scioglimento del contratto).
Se la prestazione è possibile ma il rapporto è diventato squilibrato: hardship (rinegoziazione, adattamento o uscita regolata).


