Il sistema di accreditamento periodico delle sedi universitarie è un processo di valutazione esterna, introdotto dal Decreto Legislativo 19/2012 e regolato dal Decreto Ministeriale 1154/2021, che ha l'obiettivo di verificare il possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte dagli atenei italiani. L'accreditamento viene concesso dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) a seguito di una visita in loco di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), che analizza il sistema di assicurazione della qualità dell'ateneo e dei suoi Corsi di Studio. La valutazione si basa su indicatori di risultato definiti ex ante dall'ANVUR, che riguardano la qualità della didattica, della ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale. L'esito della visita può portare all'accreditamento della sede per un periodo di 3 o 5 anni, oppure al non accreditamento, con conseguenze rilevanti in termini di reputazione e di finanziamenti. Il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), di cui l'accreditamento periodico fa parte, mira a promuovere il miglioramento continuo della qualità delle università italiane, in coerenza con gli Standard e le Linee Guida Europee per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
Le principali fonti normative che regolano il sistema di accreditamento periodico delle sedi universitarie in Italia sono il Decreto Legislativo 19/2012 e il Decreto Ministeriale 1154/2021. Il D.Lgs. 19/2012 ha introdotto il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) nel sistema universitario italiano, attribuendo all'ANVUR il compito di definire criteri e indicatori per la valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei. Il D.M. 1154/2021 ha poi definito nel dettaglio le procedure e i criteri per l'accreditamento periodico delle sedi universitarie per il triennio 2021-2023. In particolare, il decreto ha stabilito che l'accreditamento periodico ha una validità quinquennale e viene concesso sulla base della verifica del possesso di specifici requisiti di qualità relativi alla strategia dell'ateneo, alla gestione delle risorse, all'assicurazione della qualità dei processi formativi, di ricerca e di terza missione. Il decreto ha anche definito gli indicatori di valutazione periodica (Allegato E) che l'ANVUR utilizza per l'analisi dei risultati conseguiti dall'ateneo. Queste fonti normative rappresentano quindi il quadro di riferimento entro cui si colloca il sistema di accreditamento periodico, che costituisce un elemento cardine per la valutazione della qualità degli atenei italiani.
Nel sistema di accreditamento periodico delle sedi universitarie in Italia vengono valutate diverse attività e dimensioni che riguardano la qualità complessiva dell'ateneo. In particolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 1154/2021 (Allegato C), la valutazione si articola in cinque ambiti principali. Il primo ambito riguarda la strategia dell'ateneo, ossia la sua capacità di definire obiettivi e linee di sviluppo coerenti con la propria missione e con le esigenze del territorio. Il secondo ambito concerne la gestione delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, verificando l'adeguatezza e la sostenibilità delle politiche di reclutamento, di allocazione del budget e di manutenzione delle strutture. Il terzo ambito, centrale nel sistema AVA, riguarda i processi di assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, analizzando il funzionamento del sistema di AQ di ateneo e la sua capacità di promuovere il miglioramento continuo. Il quarto ambito si focalizza sulla qualità dei Corsi di Studio, esaminando attrattività dell'offerta formativa, regolarità delle carriere studenti, efficacia dei servizi di supporto. Infine, il quinto ambito valuta i risultati della ricerca scientifica e della terza missione, considerando la produttività dei docenti, la qualità delle pubblicazioni, la capacità di attrarre finanziamenti, l'impatto delle attività di trasferimento tecnologico e di public engagement[2][16]. Attraverso l'analisi di questi ambiti, il sistema di accreditamento periodico mira a restituire un quadro completo della qualità dell'ateneo, identificando punti di forza e aree di miglioramento.
Il mancato accreditamento periodico di una sede universitaria comporta conseguenze significative per l'ateneo, sia in termini di reputazione che di operatività. Innanzitutto, secondo quanto previsto dal D.M. 1154/2021 (art. 3), in caso di giudizio "insoddisfacente" l'accreditamento periodico non viene concesso e la sede viene soppressa, con la possibilità per il Ministero di disporne l'accorpamento o la federazione con altri atenei. Ciò significa che l'università perde la sua autonomia e deve cessare le proprie attività didattiche e di ricerca. Inoltre, il mancato accreditamento comporta l'esclusione dell'ateneo dalla ripartizione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), che viene assegnata anche sulla base dei risultati della valutazione periodica. L'ateneo subisce quindi una significativa riduzione delle risorse finanziarie a disposizione, con ripercussioni sulla sostenibilità economica. Il mancato accreditamento periodico ha poi effetti negativi sulla reputazione dell'ateneo, venendo percepito come un segnale di scarsa qualità da parte di studenti, famiglie, imprese e altri interlocutori. Ciò può tradursi in una diminuzione delle immatricolazioni, delle collaborazioni con il territorio e dei finanziamenti esterni. Infine, il mancato accreditamento impedisce all'ateneo di istituire nuovi corsi di studio o sedi decentrate, limitando le possibilità di sviluppo dell'offerta formativa. In sintesi, il mancato accreditamento periodico mette a rischio l'esistenza stessa dell'università, compromettendone l'autonomia, le risorse e la reputazione.
In conclusione, il sistema di accreditamento periodico delle sedi universitarie rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione della qualità degli atenei italiani. Introdotto dal D.Lgs. 19/2012 e regolato dal D.M. 1154/2021, il sistema prevede una verifica quinquennale del possesso di requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività formative, di ricerca e di terza missione svolte dalle università. La valutazione, condotta dall'ANVUR attraverso l'analisi di specifici ambiti e indicatori di performance, si conclude con un giudizio di accreditamento che può avere una durata di 3 o 5 anni. In caso di mancato accreditamento, l'ateneo va incontro a conseguenze severe, che possono arrivare fino alla soppressione della sede stessa. Al di là delle ricadute "sanzionatorie", il vero obiettivo del sistema di accreditamento periodico è quello di promuovere una cultura della qualità e del miglioramento continuo all'interno degli atenei italiani. Attraverso l'interazione tra valutazione esterna e autovalutazione interna, il sistema mira a rafforzare la capacità delle università di perseguire i propri obiettivi strategici in coerenza con gli standard europei di assicurazione della qualità. In questo senso, l'accreditamento periodico non va visto come un mero adempimento burocratico, ma come un'occasione di apprendimento organizzativo e di crescita per gli atenei, finalizzata ad aumentare la loro accountability verso gli stakeholder interni ed esterni.
Fonti e documenti
L’introduzione di un sistema di Accreditamento trova i suoi riferimenti normativi all’art. 5, comma 3, della legge n.240/2010 che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), prevede l’introduzione di un sistema di Accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270).
I principali riferimenti normativi che hanno a oggetto la valutazione periodica, l’autovalutazione e l’accreditamento delle sedi universitarie sono i seguenti:
Legge n. 240 del 30/12/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 01/01/2010, 2, comma 2, l’art. 3, comma 1, lettera f)ed art. 4 comma 1, in cui si definiscono il ruolo dell’ANVUR nei sistemi di Accreditamento e di Valutazione Periodica e nell’elaborazione dei parametri di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie valutazioni e a riesaminare, per una sola volta e sulla base di motivata richiesta dell’istituzione interessata, i rapporti di valutazione
Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012, “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” (l’art. 8 è stato integrato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).
Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6″
Decreto Ministeriale n. 47 del 30/01/2013, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” (sostituito dal Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016)
Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013, “Decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al dm 30 gennaio 2013, n.47” (sostituito dal Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016).
Decreto Ministeriale n. 439 del 05/06/2013, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”
Decreto Ministeriale n. 194 del 27/03/2015, “Requisiti accreditamento corsi di studio”
Decreto Ministeriale n. 168 del 18/03/2016, “Modifica dei requisiti di docenza per le Università non statali”
Decreto Ministeriale n. 635 del 08/08/2016, “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che recepisce le indicazioni da parte dei Ministri dello spazio europeo dell’educazione superiore e delle ESG 2015, e successive modifiche e integrazioni (sostituito dal Decreto Ministeriale n. 6 del 7/01/2019)
Decreto Ministeriale n. 6 del 7/01/2019, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (sostituito dal Decreto Ministeriale n. 1154 del 14/10/2021).
Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 5 marzo 2020, “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”
Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03)”
Decreto Ministeriale n.146 del 9 febbraio 2021, “Definizione della nuova Classe di Laurea in “Scienza dei Materiali” e delle nuove Classi di Laurea Magistrale in “Scienze dei Materiali” e in “Data Science”
Decreto Ministeriale n. 147 del 9 febbraio 2021, “Definizione della Classe del Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei Materiali”
Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”
Decreto Ministeriale n. 1093 del 23 settembre 2021, “Requisiti di qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori d’Ateneo”
Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.