Quando un evento “conta” davvero: imprevedibilità e collegamento con l’inadempimento
Nel diritto dei contratti internazionali non basta dire “c’è stata la pandemia”: bisogna capire che cosa, in concreto, ha impedito o sconvolto l’esecuzione.
Questo articolo nasce nell’ambito delle attività di Terza Missione promosse da Stroncature in collaborazione con l’Università di Camerino. Il testo rielabora in forma divulgativa il contributo scientifico “El impacto del Covid-19 en los contratos comerciales transnacionales a la luz de las ‘force majeure’ y ‘hardship clauses’” di Agostina Latino, docente dell’Università di Camerino, per renderne i contenuti più accessibili a un pubblico non specialista.
Riferimento originale:
Latino, Agostina, El impacto del Covid-19 en los contratos comerciales transnacionales a la luz de las “force majeure” y “hardship clauses”, in Antonio Flamini, Freddy Andrés Hung Gil (Coordinadores), Estudios de Derecho Civil, Editorial UNIJURIS, La Habana, 2024, pp. 158–184 (ISBN 978-959-7219-88-7).
Durante il Covid-19 molte imprese hanno scoperto una cosa semplice e dura: i contratti non vivono nel vuoto. Dipendono da trasporti, porti, dogane, fornitori, personale, tempi di consegna. Quando il contesto si è spezzato, sono arrivati ritardi, blocchi, deviazioni dei mezzi, chiusure e sospensioni improvvise. A quel punto la domanda non era più teorica: “posso essere considerato inadempiente?” e, soprattutto, “questa crisi è davvero la causa del mio mancato rispetto del contratto?”. Il testo insiste su un punto: per rispondere serve un criterio, non uno slogan.
Il primo criterio è capire che cosa si sta invocando davvero. Nel paper si sottolinea che la pandemia, da sola, è un’etichetta troppo generica: in concreto pesano le conseguenze operative, spesso legate alle misure restrittive adottate per contenere il virus. Si parla di chiusura delle frontiere, blocchi nei porti, deviazione dei veicoli, difficoltà nel trasporto, confinamento della popolazione e fermo di imprese e fabbriche. In altre parole, “conta” ciò che ha materialmente inciso sulla catena di fornitura e sulla possibilità di eseguire, più che la parola “Covid” in astratto. È lì che si cerca l’impedimento o lo squilibrio che ha colpito il contratto.
Il secondo criterio riguarda il tempo: quando il contratto è stato firmato. Il testo richiama che, per valutare la rilevanza di un evento, diventa centrale l’imprevedibilità al momento della conclusione del contratto. Nella compravendita internazionale, ad esempio, l’idea è che l’impedimento debba essere “imprevedibile al momento della celebrazione del contratto”. Questa logica ricorre anche nei modelli e negli strumenti citati: se una circostanza era già dentro lo “spettro” di ciò che una parte poteva ragionevolmente prevedere, è più difficile presentarla come evento eccezionale che giustifica l’inadempimento. Il messaggio è chiaro: il contesto cambia, ma la valutazione dipende anche da quando e come le parti si sono impegnate.
Il terzo criterio è il collegamento con l’inadempimento, cioè con il mancato rispetto di ciò che era dovuto. Nel paper la nozione chiave è l’“impedimento” che blocca l’esecuzione: non basta che esista un evento grave, bisogna mostrare che quell’evento (o i suoi effetti) ha davvero impedito di adempiere. Questo vale anche quando l’inadempimento dipende da altri: il testo considera espressamente l’ipotesi in cui il mancato adempimento sia dovuto al mancato adempimento di un terzo incaricato di eseguire tutto o parte del contratto. In pratica, l’evento deve essere legato, in modo riconoscibile, alla prestazione che non è stata eseguita.
Il quarto criterio è l’evitabilità o superabilità degli effetti. Il testo ripete più volte che non è sufficiente dire “c’è stato un impedimento”: bisogna anche verificare se, in concreto, si poteva evitare o superare ciò che è accaduto. Nella clausola ICC (Camera di Commercio Internazionale) sulla forza maggiore del 2020, ossia la ICC Force Majeure Clause 2020, una parte deve dimostrare che l’impedimento è fuori dal suo controllo, che non poteva essere previsto al momento della firma, e che non è possibile evitare o superare l’impedimento o le sue conseguenze. Il paper aggiunge anche un criterio legato a ciò che si può pretendere con sforzi ordinari: situazioni in cui l’adempimento è teoricamente possibile ma, di fatto, impraticabile possono rientrare nella forza maggiore, non perché l’esecuzione sia solo più scomoda o più costosa, ma perché, nelle condizioni date, non è realistico pretenderla.
Un passaggio interessante riguarda le clausole che includono una lista di eventi. Il testo spiega che, se l’evento è tra quelli elencati dalle parti (liste più lunghe o più brevi), si presume che alcune condizioni siano presenti, mentre altre vanno comunque provate. Nel modello ICC 2020, l’elenco include espressamente le epidemie: questo rende più “semplice” invocare la pandemia come evento rilevante, ma non elimina il cuore della prova, cioè dimostrare che gli effetti non erano evitabili o superabili nel caso concreto. È un punto cruciale: anche quando l’evento è “in lista”, non si salta il passaggio più concreto, quello sugli effetti e sulla possibilità reale di reagire.
Infine c’è un criterio spesso trascurato, ma decisivo: la comunicazione. Il testo richiama l’obbligo di informare l’altra parte, entro un tempo congruo, dell’impedimento e del suo effetto sulla capacità di adempiere. Se questa notifica manca, la parte in difficoltà può diventare responsabile dei danni derivanti proprio dalla mancata comunicazione. Tradotto: anche in una crisi, non basta “avere ragione” sul merito; bisogna gestire correttamente il rapporto contrattuale, perché anche il modo in cui si reagisce può avere conseguenze.
In conclusione, il paper mostra che nei contratti transnazionali un evento “conta” davvero quando si riesce a collegare fatti concreti (spesso misure e conseguenze operative), imprevedibilità al momento della firma e legame diretto con l’inadempimento. A questi elementi si aggiungono due passaggi decisivi: dimostrare che gli effetti non erano superabili con sforzi ordinari e comunicare tempestivamente all’altra parte l’impedimento e le sue conseguenze.


