Strumenti di tutela e risoluzione delle controversie: accessibilità e fiducia nella protezione del risparmio
Il presente articolo è tratto dal saggio scientifico Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione della professoressa Camilla Buzzacchi, direttrice del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) e dell’Osservatorio DI.PAB dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato nel 2025 sulla rivista Dialoghi di Diritto dell’Economia (fascicolo 1/2025, pp. 285–302). La rielaborazione, curata da Stroncature nell’ambito della partnership per la Terza Missione con il Di.SEA.DE, ha lo scopo di rendere accessibile a un pubblico più ampio un tema di grande rilievo costituzionale ed economico: il ruolo del risparmio nella Costituzione italiana e nella tenuta del sistema economico e sociale del Paese. L’iniziativa si inserisce nel programma di Stroncature dedicato alla valorizzazione della ricerca universitaria attraverso attività di divulgazione culturale, che comprendono la pubblicazione di articoli, la produzione di contenuti multimediali e l’organizzazione di momenti di confronto aperti alla cittadinanza.
La disponibilità di strumenti semplici, accessibili ed efficienti per risolvere le controversie in materia di risparmio è un elemento imprescindibile della protezione costituzionale sancita dall’articolo 47. Non basta, infatti, che la Costituzione incoraggi e tuteli il risparmio in astratto: tale protezione deve tradursi in rimedi concreti, capaci di offrire al cittadino soluzioni rapide e affidabili quando sorgono conflitti con banche, intermediari o altri operatori finanziari. La fiducia dei risparmiatori nel sistema non si fonda solo sulla stabilità economica, ma anche sulla certezza che eventuali lesioni dei loro diritti possano trovare riparazione effettiva. Se i cittadini percepiscono che le controversie non hanno sbocchi praticabili o che le procedure sono troppo onerose e lente, la tutela costituzionale perde di efficacia e il risparmio viene esposto a nuove vulnerabilità. La protezione giuridica diventa così parte integrante del patto di fiducia tra cittadini e istituzioni.
Il legame tra articolo 47 e strumenti di tutela si manifesta con evidenza quando il risparmiatore subisce un danno o un disservizio. La norma costituzionale non si limita a riconoscere il valore del risparmio come bene economico, ma impone alla Repubblica di predisporre condizioni che ne assicurino la protezione anche in caso di conflitto. Senza rimedi accessibili, la protezione resterebbe incompleta, riducendosi a un enunciato programmatico privo di forza operativa. In questo senso, l’articolo 47 dialoga con altri principi costituzionali, come il diritto alla difesa e il principio di eguaglianza, che richiedono di evitare discriminazioni nell’accesso alla giustizia. L’obiettivo non è soltanto garantire il ristoro individuale, ma preservare il bene collettivo della fiducia, che costituisce il fondamento della propensione al risparmio e della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.
La rapidità e la semplicità dei procedimenti rappresentano requisiti essenziali per evitare che la giustizia lenta vanifichi la protezione del risparmio. Nel campo dei rapporti economici, i tempi hanno un valore determinante: un rimedio che giunge troppo tardi non è realmente efficace. Le controversie finanziarie coinvolgono spesso somme rilevanti per i cittadini e la loro risoluzione tardiva può compromettere la sicurezza economica delle famiglie. In questo senso, la Costituzione impone di predisporre strumenti che non solo esistano formalmente, ma siano anche praticabili e tempestivi. La tutela del risparmio non può dipendere da processi interminabili o da procedure tecniche di difficile accesso. Essa deve concretizzarsi in percorsi giuridici lineari, che assicurino al cittadino la possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti in tempi compatibili con la natura dei beni coinvolti e con le esigenze di certezza economica.
Un ruolo di grande rilievo è svolto dagli strumenti extragiudiziali, come la conciliazione, l’arbitrato e gli organismi di mediazione, che offrono soluzioni più rapide e meno onerose rispetto alla giurisdizione ordinaria. Questi meccanismi rappresentano un’estensione pratica della tutela costituzionale del risparmio, perché permettono ai cittadini di risolvere conflitti senza dover affrontare i costi e i tempi della giustizia ordinaria. In molti casi, l’efficacia di tali strumenti si misura proprio nella loro capacità di rafforzare la fiducia dei risparmiatori, mostrando che esistono percorsi agili per difendere i propri interessi. L’articolo 47, pur non nominando esplicitamente tali istituti, li presuppone nella misura in cui impone alla Repubblica di proteggere il risparmio in tutte le sue forme. La possibilità di ricorrere a procedure extragiudiziali diventa così un corollario indispensabile della garanzia costituzionale.
Le autorità indipendenti e gli organismi di vigilanza svolgono un’altra funzione cruciale nella protezione dei risparmiatori. Esse non solo regolano il comportamento degli operatori finanziari, ma rappresentano anche un presidio cui i cittadini possono rivolgersi in caso di abusi o scorrettezze. L’esistenza di autorità terze e imparziali è essenziale per bilanciare l’asimmetria di potere tra grandi intermediari e singoli risparmiatori. Senza tali presidi, i conflitti rischierebbero di risolversi sempre a favore delle parti più forti, minando il principio di eguaglianza sostanziale. La Costituzione, nel proteggere il risparmio, impone quindi di predisporre istituzioni capaci di intervenire con autorevolezza e tempestività, rafforzando la credibilità del sistema. Il loro ruolo non è accessorio, ma parte integrante del disegno costituzionale che vuole il risparmio tutelato come bene di interesse generale.
La percezione di fiducia è l’elemento determinante che lega tutti questi strumenti di tutela. Anche i rimedi più sofisticati risultano inefficaci se i cittadini non credono nella loro utilità concreta. La fiducia si costruisce attraverso la semplicità delle procedure, la trasparenza delle informazioni, la certezza dei tempi e la coerenza degli esiti. Senza questi elementi, i risparmiatori tendono a percepire il sistema come distante o ostile e riducono la loro propensione al risparmio, preferendo soluzioni individuali che non sempre garantiscono sicurezza. La tutela costituzionale del risparmio non è quindi solo questione di norme, ma di percezione di effettività. Le istituzioni devono saper offrire non solo protezioni formali, ma anche strumenti che i cittadini riconoscano come realmente capaci di difenderli nei momenti di difficoltà.
Infine, occorre guardare alla dimensione dinamica della tutela, che deve adattarsi ai nuovi scenari della finanza digitale. Le controversie legate a piattaforme fintech, strumenti innovativi e cripto-attività richiedono procedure aggiornate e capaci di affrontare forme di conflitto inedite. Se i rimedi giuridici restano ancorati a logiche tradizionali, il rischio è che i cittadini si trovino privi di protezione proprio nei settori in cui il risparmio si sta orientando con maggiore rapidità. L’articolo 47, con il suo richiamo alla tutela del risparmio in tutte le forme, impone alla Repubblica di rinnovare costantemente gli strumenti di difesa, adattandoli alle trasformazioni tecnologiche e di mercato. Solo così la promessa costituzionale potrà essere mantenuta: garantendo che la protezione del risparmio resti viva, concreta e adeguata anche di fronte a un contesto in continuo mutamento.


