Il 18 marzo scorso, Stroncature ha ospitato un incontro dal titolo “Emergenze globali e diritto”. L’appuntamento si inserisce nelle attività di Terza Missione promosse da Stroncature in collaborazione con l’Università di Camerino. Il webinar ha preso avvio dalla ricerca della prof.ssa Agostina Latino sugli effetti del Covid-19 nei contratti commerciali transnazionali alla luce delle clausole di force majeure e hardship. Al centro dell’incontro c’era una questione precisa: che cosa accade quando un evento straordinario rende impossibile, o molto più difficile, eseguire un contratto. Il punto di osservazione scelto è stato quello dei rapporti commerciali che attraversano più ordinamenti giuridici e si collocano dentro filiere produttive internazionali. Da qui si è sviluppata una riflessione più ampia sugli effetti delle emergenze globali sul diritto dei contratti, a partire dalla pandemia ma con uno sguardo rivolto anche ad altre crisi capaci di alterare in profondità gli equilibri economici e giuridici inizialmente previsti.
Nella sua relazione, la prof.ssa Latino ha spiegato che nei contratti internazionali le parti possono scegliere quale legge applicare al loro rapporto, possono anche distribuire aspetti diversi del contratto sotto regole diverse, oppure richiamare principi elaborati nella prassi commerciale. Se invece non scelgono nulla, vale in generale la legge del paese legato alla prestazione caratteristica. Dentro questo quadro si inserisce la distinzione tra forza maggiore e hardship. La forza maggiore riguarda eventi straordinari, imprevedibili e fuori dal controllo delle parti, che rendono impossibile l’esecuzione del contratto. In questi casi il contratto può essere sospeso, se l’impedimento è temporaneo, oppure sciolto, se l’impossibilità è definitiva. L’hardship, invece, non rende la prestazione impossibile, ma la rende eccessivamente onerosa. In questo secondo caso il tema centrale diventa la rinegoziazione, cioè la possibilità di adattare il contratto a condizioni mutate.
La studiosa ha poi richiamato un punto particolarmente delicato: in certi contratti si possono inserire clausole che spostano il rischio quasi interamente su una sola parte. Ha fatto l’esempio delle clausole del common law note come hell and high water, che impongono l’adempimento anche in situazioni molto gravi. In sostanza, se quella clausola è stata prevista, una parte può restare obbligata a eseguire il contratto anche davanti a eventi eccezionali. Esistono però dei limiti. Latino ha distinto tra norme imperative e norme di applicazione necessaria. Le prime dipendono dall’ordinamento scelto per il contratto; le seconde, invece, si impongono comunque perché proteggono interessi generali dello Stato, come l’ordine pubblico o la sicurezza. Da qui emerge un primo insegnamento pratico: nei contratti conta molto ciò che viene scritto, perché la distribuzione del rischio può cambiare in modo decisivo gli effetti di una crisi.
Il prof. Francesco Rizzo ha ripreso questa distinzione tra forza maggiore e hardship e ha insistito su un problema specifico dell’ordinamento italiano. A suo giudizio, in Italia manca ancora uno strumento generale capace di favorire in modo chiaro la conservazione del contratto quando intervengono eventi straordinari. Se le parti hanno già previsto una clausola sulla forza maggiore o sull’eccessiva onerosità, la soluzione è più semplice. In mancanza di una clausola, invece, il diritto italiano offre rimedi che portano più facilmente alla risoluzione che alla rinegoziazione. Il prof. Rizzo ha ricordato che durante il Covid altri sistemi hanno mostrato un approccio più orientato a salvare il contratto, come nel caso delle linee guida cinesi o della disciplina francese sulla rinegoziazione. Anche il prof. Francesco Casale, da un punto di vista più vicino al diritto commerciale e alla crisi d’impresa, ha osservato che nel nostro sistema stanno emergendo segnali che vanno nella direzione di una maggiore apertura verso la rinegoziazione, soprattutto dove la buona fede e la collaborazione tra le parti diventano strumenti centrali per affrontare squilibri sopravvenuti.
Nella parte finale del confronto è emerso un filo comune tra i tre interventi. Le emergenze non possono essere trattate come formule automatiche valide sempre e comunque: bisogna guardare ai fatti concreti, alle clausole pattuite e al tipo di alterazione che si è prodotta nel rapporto. Il Covid è stato il caso da cui la discussione ha preso le mosse, ma il ragionamento è stato esteso anche ad altre crisi, comprese quelle legate ai conflitti, ai blocchi e agli aumenti improvvisi dei costi. La prof.ssa Latino ha osservato che il diritto arriva spesso in ritardo rispetto alla realtà e che per questo resta aperta la tensione tra due esigenze: da un lato regole precise, che danno certezza; dall’altro clausole più generali, capaci di adattarsi a situazioni nuove. Da tutto il webinar è uscito un punto fermo: nei contratti, e soprattutto in quelli di lunga durata o con profili internazionali, la questione della rinegoziazione è ormai centrale e chiede strumenti più chiari di quelli oggi disponibili in Italia.








