Lo scorso 5 maggio, Stroncature ha ospitato la diretta dell’Open class intitolata “Stati e predatori. La democrazia alla prova della guerra ibrida”, in programma presso l’Aula Pagani dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’iniziativa si inserisce nella partnership per la terza missione tra Stroncature e il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) dell’Università di Milano-Bicocca. Nel corso del dibattito sono intervenuti Monica Bonini, Quirino Camerlengo, Carla Gulotta, Elena Di Carpegna Brivio e Marta Sosa Navarro. Al centro dell’incontro vi è stata una domanda che attraversa molte trasformazioni del presente: che cosa accade alla democrazia quando la guerra non coincide più soltanto con il conflitto armato tradizionale, ma passa attraverso tecnologie, piattaforme, dati, infrastrutture private, manipolazione dell’informazione e sistemi di intelligenza artificiale?
La guerra ibrida è stata descritta anzitutto come leva di trasformazione – attraverso le nuove tecnologie - del rapporto tra Stati e poteri privati. L’intervento introduttivo di Monica Bonini ha ricostruito questo passaggio mostrando come, dalla cd. dottrina Rumsfeld in poi, lo Stato sovrano non si sia più limitato ad acquistare strumenti tecnici da imprese private, ma abbia cominciato a dipendere da soggetti capaci di controllare tecnologie strategiche. La vicenda della modernizzazione militare statunitense, della centralità dei satelliti, del ruolo della Silicon Valley e dell’emergere di imprese come SpaceX e Palantir è servita a chiarire il punto: quando un privato diventa indispensabile per la sicurezza, per la comunicazione militare, per l’accesso allo spazio o per l’elaborazione dei dati, non fornisce soltanto un servizio. Acquisisce una quota di potere; ed è qui che nascee la figura dei “Techno Kings”, come insegnano Quinn Slobodian e Ben Tarnoff: “sovrani assoluti” delle tecnologie, ma soggetti privati capaci di incidere su decisioni che un tempo appartenevano alla sfera pubblica e al controllo democratico. “Predatori”, nelle parole di Giuliano da Empoli, sottratti ad ogni controllo democratico.
Quirino Camerlengo ha poi ricondotto la tematica dentro la cornice della Costituzione italiana, distinguendo con precisione la guerra offensiva da quella guerra difensiva. L’articolo 11 Cost. non esprime un rifiuto assoluto di ogni dimensione bellica, ma ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra resta dunque una fattispecie che la Costituzione prende in considerazione, ma solo entro un perimetro rigoroso, legato alla difesa e alla tutela dell’ordinamento. Non è casuale che l’articolo 52 Cost., dedicato alla difesa della patria e alle forze armate, non usi la parola “guerra”, ma richiami invece il dovere di difesa e lo spirito democratico della Repubblica. Altri articoli, come il 60, il 78 e l’87 Cost., mostrano poi che le decisioni sulla guerra chiamano in causa organi costituzionali apicali: le Camere, il Governo e il Presidente della Repubblica. Questo passaggio è rilevante perché la guerra ibrida sfugge spesso alle forme tradizionali della deliberazione pubblica: non sempre si manifesta come aggressione militare dichiarata, ma può operare attraverso disinformazione, pressione economica, destabilizzazione politica e strumenti tecnologici. Per questo la risposta costituzionalmente orientata a questo nuovo fenomeno può e deve essere cercata solo nelle norme sulla guerra in senso stretto – passando, peraltro, dalla centralità del Parlamento, dal confronto tra maggioranza e opposizione, dalla libertà di manifestazione del pensiero, dai suoi limiti costituzionali, dalla tutela dell’ordine pubblico e del segreto, e, addirittura, dalla Costituzione economica, che offre strumenti per difendere l’ordinamento da attacchi capaci di indebolirlo senza ricorrere necessariamente alle armi convenzionali.
Elena Di Carpegna Brivio ha ricostruito l’evoluzione del ruolo dei privati nella digitalizzazione attraverso alcune immagini concettuali. La prima è quella del “buon samaritano”. All’inizio dell’era digitale, le piattaforme e gli intermediari furono pensati come facilitatori neutrali, capaci di mettere in contatto le persone, superare distanze sociali e territoriali, ampliare le possibilità di relazione. Da questa visione derivava anche l’idea della loro sostanziale irresponsabilità rispetto a ciò che avveniva attraverso i servizi prestati – solo nel corso di pochi anni questa immagine si è rivelata del tutto inadeguata e insufficiente. Con l’accumulo dei dati, la personalizzazione dei servizi e la necessità di proteggere utenti e consumatori nel mercato digitale, alcune imprese sono diventate gatekeepers; ossia sorveglianti dell’accesso a quel mercato digitale in grado di escludere altri competitors. Chi dispone di enormi quantità di dati può produrre servizi più efficaci, attrarre altri utenti, escludere concorrenti e ridurre le alternative disponibili. In questa prospettiva il dato non è solo una risorsa economica: è ciò che consente di conoscere, prevedere e orientare comportamenti. Il diritto sovranazionale, secondo questa ricostruzione, ha cercato di reagire adottando nuove normative improntate a una maggiore consapevolezza dei rischi sistemici del settore, obbligando per le grandi piattaforme a ripsettare i diritti fondamentali, la democrazia e la libertà di scelta individuale.
La figura dei predatori esprime plasticamente anche una ulteriore evoluzione. Non riguarda, infatti, soltanto il potere economico delle grandi imprese digitali o la loro posizione dominante nei mercati, ma, non di meno, la perdita di limiti condivisi e la fusione dei linguaggi dello Stato e del mercato. Tecnologie nate o distribuite da soggetti privati possono mettere nelle mani di individui o organizzazioni capacità che un tempo erano riservate agli Stati: il potere di sorvegliare, influenzare, colpire, automatizzare o distruggere non è più riconducibile alla sola decisione pubblica. Presentandosi con il linguaggio dell’innovazione, dell’efficienza, dell’intrattenimento o della sperimentazione tecnica, costringe i giuristi a soffermarsi su una questione di metodo: il diritto non può limitarsi a classificare i privati con immagini fisse — il buon samaritano, il gatekeeper, il predatore — perché gli attori privati possono assumere ruoli diversi a seconda dei contesti. Proprio per questo occorre guardarne concretamente poteri, funzioni e responsabilità, senza rinunciare a ricondurli a una funzione sociale e a una cornice giuridica.
Carla Gulotta ha affrontato la guerra ibrida dal punto di vista del diritto internazionale e dell’Unione Europea, concentrandosi sulla manipolazione dell’informazione. La propaganda non è un fenomeno nuovo, ma le tecnologie contemporanee ne moltiplicano la portata, rendendo più difficile distinguere pace e guerra. La diffusione di informazioni false, le interferenze digitali, i deepfake, l’uso delle piattaforme e la dipendenza crescente delle popolazioni dagli strumenti tecnologici possono incidere sulla formazione dell’opinione pubblica e sulle decisioni politiche. Il diritto internazionale cerca di applicare a questi fenomeni le tradizionali categorie della sovranità, del non-intervento negli affari interni, del dovere di diligenza e della responsabilità internazionaledegli Stati, del divieto dell’uso della forza anche nei casi più gravi. Restano aperti, però, problemi delicati, soprattutto quello dell’attribuzione di un determinato comportamento a specifici attori della comunità internazionale: stabilire se un’operazione informatica sia riconducibile direttamente o indirettamente a uno Stato non è semplice. Inoltre, anche le contromisure possono comportare rischi, perché, ad esempio, bilanciare le cd. fake news spesso consiste nel limitare i canali informativi, comprimendo di conseguenza libertà democratiche. In questo quadro, la risposta sovra- e internazionale appare particolarmente articolata, perché conta non solo su un quadro giuridico solido e sulla cooperazione internazionale in materia, ma punta anche a costruire forme di resilienza da parte dei cittadini – ossia a renderli capaci di riconoscere le manipolazioni e valutare le informazioni, difendendo per questa via l’autodeterminazione democratica.
Marta Sosa Navarro ha infine attirato l’attenzione sui conflitti armati e l’uso dell’intelligenza artificiale. L’IA può di certo avere applicazioni utili, ad esempio nella ricognizione di zone pericolose per civili e non, per le attività di bonifica da mine di territori teatro di conflitti o per la raccolta di prove in contesti criminali: la questione si complica, però, se si ragiona invece sulle conseguenze dell’utilizzo di droni automatizzati e di sistemi di supporto decisionale impiegati per analizzare dati, costruire mappe, prevedere movimenti, suggerire linee d’azione o identificare possibili obiettivi. Tragico esempio di questo profilo il recente attacco in Iran costato la vita a duecento studentesse perché la scuola dove studiavano – dopo un mancato aggiornamento del sistema che in precedenza aveva individuato l’edificio relativo - risultava ancora come ricovero per gli Hezbollah.
Nella parte conclusiva, Sosa Navarro si è soffermata sul caso Anthropic per spostare l’attenzione dal tema della valutazione degli studi ingegneristici svolti nella Silicon Valley – importante comprendere se quella forma imprenditoriale risponda in modo responsabile alle esigenze di difesa dello Stato - al nodo più concreto dell’attribuzione della responsabilità ultima dell’uso di sistemi d’arma basati su intelligenza artificiale. Il punto, ai fini del ragionamento giuridico, non sta nell’attribuire la responsabilità alla “macchina”, ma nel ricostruire la catena delle decisioni umane, istituzionali e private che rende possibile l’uso di questi sistemi letali. Il diritto internazionale umanitario ben potrebbe essere applicato anche a queste tecnologie avanzate: la distinzione tra civili e combattenti, i principi di proporzionalità e di precauzione da osservare in situazioni belliche non dipendono dagli strumenti adottati (innovativi o tradizionali) durante le guerre, compresa quella ibrida.
Gli obblighi gravano sugli Stati, sulle parti in conflitto, sulle imprese e sugli individui, non sulle macchine; ed è proprio in questo ragionamento che il tema generale dell’incontro trova il suo punto di sintesi: la democrazia è messa alla prova non tanto o solo dalla potenza delle nuove tecnologie, ma dalla capacità del diritto e delle istituzioni di ricondurle entro limiti, responsabilità e controllo democratico.








